Art. 5.
(Cooperative).

      1. Le cooperative affidatarie degli interventi previsti dalla presente legge devono essere costituite in prevalenza da:

          a) giovani che, all'atto della presentazione della richiesta di frequenza ai corsi formativi di cui all'articolo 4, sono di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni e sono lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione od occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali;

          b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;

          c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa, con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

          d) soggetti in stato di disoccupazione, documentato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni da più di due anni;

          e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;

 

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          f) lavoratori svantaggiati ai sensi di quanto indicato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

          g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.

      2. Le cooperative di cui al comma 1 possono ricevere in gestione i terreni dello Stato, delle regioni e degli enti locali a condizione che le loro attività rientrino nell'ambito di applicazione della presente legge e possono, altresì, svolgere le attività ecocompatibili nel campo dell'allevamento di animali, dell'acquacoltura, di coltivazione di specie arboree autoctone ed erbacee con metodologia di agricoltura biologica, nonché gestire punti di informazione e di ristoro.